...ma non ho le prove!!!
Io so i nome dei responsabili, e so i fatti di cui si sono macchiati. Ma non ho le prove. Però la ricostruzione della verità non è poi così difficile. E a chi compete fare questi nomi e raccontare questi fatti? A chi ha il coraggio, non è compromesso col potere e non ha niente da perdere. Perchè, come diceva Sant'Agostino: "la speranza ha due bellissimi figli, lo sdegno e il coraggio; lo sdegno per le cose come sono, e il coraggio per cambiarle".
sabato 15 novembre 2014
domenica 25 novembre 2012
Il Populismo - cos'é e perché
Si usa frequentemente il termine populismo/populista, probabilmente però non si conosce fino in fondo il significato di questa parola. Quello più vicino all’uso che comunemente se ne fa, si riferisce al mondo latino americano, dove per populismo si intende la «forma di prassi politica, tipica di paesi in via di rapido sviluppo dall’economia agricola a quella industriale, caratterizzata da un rapporto diretto tra un capo carismatico e le masse popolari, con il consenso dei ceti borghesi e capitalistici che possono così più agevolmente controllare e far progredire i processi di industrializzazione» (Treccani). Allora, si chiede spesso il cittadino, Grillo è populista? Berlusconi è populista? Forse. O forse no. Populista fu il generale Juan Domingo Perón, che era stato testimone diretto dell’ascesa del fascismo italiano ed ammirava Mussolini tanto da volergli “erigere un monumento in ogni angolo”. E di sicuro il populismo – si legge Decalogo del populismo iberoamericano di Enrique Krauze, che qui di seguito si riporta – non si deve cercare per via ideologica, ma va riconosciuto nel suo funzionamento.
Eccone 10 aspetti specifici:
1- Il populismo esalta il leader carismatico:
Non c’è populismo senza la figura dell’uomo provvidenziale, che risolverà, una volta per tutte, i problemi del popolo. “La consegna al carisma del profeta, del caudillo in guerra o del gran demagogo” ricorda Max Weber “non succede perché lo vuole il costume o la norma legale, ma perché gli uomini credono in lui. E lui stesso, se non è un parvenu meschino, effimero e presuntuoso, “vive per la sua opera”. Però è a lui e alle sue qualità a cui si consegna, il seguito e il partito”;
2 - Il populista non solo usa e abusa della parola; si impadronisce di lei:
La parola è il veicolo specifico del suo carisma. Il populista si sente l’interprete supremo della verità generale e anche l’agenzia di notizie del popolo. Parla con il pubblico costantemente, attizza le sue passioni, “illumina il cammino”, e lo fa senza limitazioni né intermediari. […] da Mussolini (e da Goebbels) Perón apprese l’importanza politica della radio, che lui ed Evita avrebbero utilizzato per ipnotizzare le masse. […];
3 - Il populismo fabbrica la verità:
I populisti portano fino alle ultime conseguenze il proverbio latino “Vox populi vox Dei”. Però siccome Dio non si manifesta tutti i giorni e il popolo non ha una sola voce, il governo “popolare” interpreta la voce del popolo, eleva questa versione al rango di verità ufficiale e sogna di decretare la verità unica. Come è ovvio i populisti detestano la libertà d’espressione. Confondono la critica con l’inimicizia militante, per cui cercano di discreditarla, controllarla e silenziarla. Nell’Argentina peronista, i quotidiani ufficiali e nazionalisti, compreso un organo nazista, contavano su generosi aiuti, ma la stampa libera stava per scomparire. La situazione venezuelana, con la “ley mordaza” che pende come una spada sulla libertà di espressione, ha lo stesso scopo: finirà con schiacciarla;
4 - Il populista usa in modo discrezionale i fondi pubblici:
Non ha pazienza con le sottigliezze dell’economia e delle finanze. […] L’ignoranza o incomprensione dei governi populisti in materia economica si sono trasformati in disastri enormi da cui i paesi tardano decenni a riprendersi;
5 - Il populista distribuisce direttamente la ricchezza:
Il che non è criticabile di per sé (soprattutto in Paesi poveri ci sono argomenti molto seri per distribuire in contanti una parte delle entrate, al margine delle costose burocrazie statali e precedendo gli effetti dell’inflazione), però il populista non distribuisce gratis: focalizza il suo aiuto e incassa obbedienza. […];
6 - Il populismo alimenta l’odio di classe:
”Le rivoluzioni nella democrazia” spiega Aristotele, citando “molti casi”, “sono causate soprattutto dall’intemperanza dei demagoghi”. […] Il populista non cerca con la forza di abolire il mercato: assoggetta i suoi agenti e li manipola a suo favore;
7 - Il populista mobilizza permanentemente i gruppi sociali:
Il populismo si appella, organizza e accende le masse. La piazza pubblica è un teatro in cui appare “Sua Maestà il Popolo” per dimostrare la sua forza ed ascoltare le invettive contro “i cattivi” di dentro e di fuori. “Il popolo”, chiaro, non la somma delle volontà individuali espresse in un voto e rappresentate in un Parlamento; neppure l’incarnazione della “volontà generale” di Rousseau, ma una massa selettiva e vociferante che ha caratterizzato un altro classico (Marx, non Karl, ma Groucho): “Il potere a quelli che urlano potere al popolo”;
8 - Il populismo fustiga sistematicamente “il nemico esterno”:
Immune alla critica e allergico all’autocritica, con il bisogno di capri espiatori per i fallimenti, il regime populista (più nazionalista che patriota) richiede distrarre l’attenzione interna verso un avversario di fuori. […];
9 - Il populismo disprezza l’ordine legale:
C’è nella cultura politica iberoamericana un attaccamento atavico alla “legge naturale” e una sfiducia nella legge fatta dall’uomo;
10 - Il populismo mina, domina e, alla fine, addomestica o cancella le istituzioni della democrazia liberale:
Il populismo odia i limiti del suo potere, li considera aristocratici, oligarchici e contrari alla “volontà popolare”. […] Il populismo ha, in aggiunta, una natura perversamente “moderata” o “provvisoria”: non arriva mai ad essere pienamente dittatoriale e totalitario; per questo alimenta senza smettere l’ingannevole illusione di un futuro migliore, maschera i disastri che provoca e rimanda l’esame obiettivo dei suoi atti, piega la critica, falsifica la verità, addormenta, corrompe e degrada lo spirito pubblico.
Eccone 10 aspetti specifici:
1- Il populismo esalta il leader carismatico:
Non c’è populismo senza la figura dell’uomo provvidenziale, che risolverà, una volta per tutte, i problemi del popolo. “La consegna al carisma del profeta, del caudillo in guerra o del gran demagogo” ricorda Max Weber “non succede perché lo vuole il costume o la norma legale, ma perché gli uomini credono in lui. E lui stesso, se non è un parvenu meschino, effimero e presuntuoso, “vive per la sua opera”. Però è a lui e alle sue qualità a cui si consegna, il seguito e il partito”;
2 - Il populista non solo usa e abusa della parola; si impadronisce di lei:
La parola è il veicolo specifico del suo carisma. Il populista si sente l’interprete supremo della verità generale e anche l’agenzia di notizie del popolo. Parla con il pubblico costantemente, attizza le sue passioni, “illumina il cammino”, e lo fa senza limitazioni né intermediari. […] da Mussolini (e da Goebbels) Perón apprese l’importanza politica della radio, che lui ed Evita avrebbero utilizzato per ipnotizzare le masse. […];
3 - Il populismo fabbrica la verità:
I populisti portano fino alle ultime conseguenze il proverbio latino “Vox populi vox Dei”. Però siccome Dio non si manifesta tutti i giorni e il popolo non ha una sola voce, il governo “popolare” interpreta la voce del popolo, eleva questa versione al rango di verità ufficiale e sogna di decretare la verità unica. Come è ovvio i populisti detestano la libertà d’espressione. Confondono la critica con l’inimicizia militante, per cui cercano di discreditarla, controllarla e silenziarla. Nell’Argentina peronista, i quotidiani ufficiali e nazionalisti, compreso un organo nazista, contavano su generosi aiuti, ma la stampa libera stava per scomparire. La situazione venezuelana, con la “ley mordaza” che pende come una spada sulla libertà di espressione, ha lo stesso scopo: finirà con schiacciarla;
4 - Il populista usa in modo discrezionale i fondi pubblici:
Non ha pazienza con le sottigliezze dell’economia e delle finanze. […] L’ignoranza o incomprensione dei governi populisti in materia economica si sono trasformati in disastri enormi da cui i paesi tardano decenni a riprendersi;
5 - Il populista distribuisce direttamente la ricchezza:
Il che non è criticabile di per sé (soprattutto in Paesi poveri ci sono argomenti molto seri per distribuire in contanti una parte delle entrate, al margine delle costose burocrazie statali e precedendo gli effetti dell’inflazione), però il populista non distribuisce gratis: focalizza il suo aiuto e incassa obbedienza. […];
6 - Il populismo alimenta l’odio di classe:
”Le rivoluzioni nella democrazia” spiega Aristotele, citando “molti casi”, “sono causate soprattutto dall’intemperanza dei demagoghi”. […] Il populista non cerca con la forza di abolire il mercato: assoggetta i suoi agenti e li manipola a suo favore;
7 - Il populista mobilizza permanentemente i gruppi sociali:
Il populismo si appella, organizza e accende le masse. La piazza pubblica è un teatro in cui appare “Sua Maestà il Popolo” per dimostrare la sua forza ed ascoltare le invettive contro “i cattivi” di dentro e di fuori. “Il popolo”, chiaro, non la somma delle volontà individuali espresse in un voto e rappresentate in un Parlamento; neppure l’incarnazione della “volontà generale” di Rousseau, ma una massa selettiva e vociferante che ha caratterizzato un altro classico (Marx, non Karl, ma Groucho): “Il potere a quelli che urlano potere al popolo”;
8 - Il populismo fustiga sistematicamente “il nemico esterno”:
Immune alla critica e allergico all’autocritica, con il bisogno di capri espiatori per i fallimenti, il regime populista (più nazionalista che patriota) richiede distrarre l’attenzione interna verso un avversario di fuori. […];
9 - Il populismo disprezza l’ordine legale:
C’è nella cultura politica iberoamericana un attaccamento atavico alla “legge naturale” e una sfiducia nella legge fatta dall’uomo;
10 - Il populismo mina, domina e, alla fine, addomestica o cancella le istituzioni della democrazia liberale:
Il populismo odia i limiti del suo potere, li considera aristocratici, oligarchici e contrari alla “volontà popolare”. […] Il populismo ha, in aggiunta, una natura perversamente “moderata” o “provvisoria”: non arriva mai ad essere pienamente dittatoriale e totalitario; per questo alimenta senza smettere l’ingannevole illusione di un futuro migliore, maschera i disastri che provoca e rimanda l’esame obiettivo dei suoi atti, piega la critica, falsifica la verità, addormenta, corrompe e degrada lo spirito pubblico.
sabato 18 agosto 2012
Come Berlusconi è diventato ricco
Come B. è diventato ricco
(di P. Biondani, A. Sceresini e M.E. Scandaliato)
L'origine dei capitali che hanno permesso a Berlusconi di costruire Milano 2 è poco chiara. Ma un baule di documenti consegnato alla procura di Firenze da un ex Dc, già consulente di Dell'Utri, potrebbe fare nuova luce. 'Ha ottenuto i soldi grazie alla P2 e ad Andreotti. Ed erano maleodoranti' (16 agosto 2012)
Un baule di documenti ingialliti dal tempo, conservati da un'eminenza grigia della Dc milanese, Ezio Cartotto. Atti che potrebbero fare luce sui misteriosi canali che permisero a Silvio Berlusconi di finanziare la costruzione di Milano 2 e cominciare la sua scalata al potere. E che ora sono stati consegnati ai magistrati di Firenze. Al centro di tutto c'è Cartotto, 69 anni compiuti da poco, un pensionato della politica che vanta una memoria di ferro. Negli anni Novanta è stato il consulente arruolato da Marcello Dell'Utri per creare Forza Italia, ma ora si scopre che i rapporti tra loro sono molto più antichi. Nel 1972 Cartotto, allora responsabile enti locali della Dc milanese e fedelissimo di Giovanni Marcora, aiuta Berlusconi a superare gli ostacoli posti dalle nuove legge urbanistiche. «Con la nascita delle Regioni, in Lombardia cambiavano tutte le regole edilizie. Berlusconi venne a trovarmi perché temeva il fallimento: l'Edilnord rischiava di non poter più costruire. Il problema fu risolto dai tre direttori del Pim: oltre al nostro della Dc, gli presentai l'architetto Silvano Larini per il Psi, mentre per il Pci c'era Epifanio Li Calzi». Due nomi destinati a entrare nella storia di Tangentopoli. Da allora e fino alla nascita di Forza Italia, Cartotto stringe un rapporto sempre più stretto con il costruttore emergente. Raccoglie sfoghi e confidenze. Ed è proprio incrociando le fonti più riservate con le indiscrezioni carpite al Cavaliere, che Cartotto sostiene di aver capito come fu finanziata la sua ascesa: «Ha ottenuto i primi capitali grazie alla P2 e ad Andreotti. Ed erano capitali maleodoranti». Già nel '96 aveva raccontato ai magistrati le rivelazioni che gli avrebbe fatto Filippo Alberto Rapisarda: presunti pacchi di soldi «spediti da Palermo negli anni '70 e divisi con Dell'Utri» proprio da quel chiacchierato finanziere siciliano, destinato nel '94 a ospitare il primo club di Forza Italia a Milano. Parole rimaste senza riscontri e cadute nel vuoto. Ora Cartotto sostiene di avere documenti inediti. E propone un racconto che parte dalla Banca Rasini, dove lavorava il padre di Berlusconi, passa per la loggia di Licio Gelli e arriva all'allora vertice del Monte dei Paschi di Siena, facendo tappa tra la Svizzera e un istituto di credito italo-israeliano. «La banca fondata dai nobili Rasini fu acquistata nei primi anni '70, tra lo stupore generale, da un certo Giuseppe Azzaretto, un affarista di Misilmeri, periferia di Palermo. Un commercialista milanese di altissimo livello, G. R., amico di Marcora e molto addentro alla Rasini, mi disse subito che quell'istituto mono-sportello era "la chiave per il passaggio di capitali maleodoranti"». E spiega: «Ufficialmente la Rasini era di Azzaretto padre e di suo figlio Dario, ma in realtà era controllata da Andreotti. Era la sua banca personale. C'è un riscontro che nessuno sa: Andreotti andava in vacanza tutti gli anni nella villa degli Azzaretto in Costa Azzurra. Di questo ho la certezza. Per verificare le mie fonti, ho fatto in modo che Sergio, l'altro figlio di Azzaretto, incontrasse a Roma il nipote di Andreotti, Luca Danese. Si sono visti davanti a me. Baci e abbracci. Si dicevano: "Ti ricordi quando giocavamo insieme...". Detto questo, basta ragionare: la Cassazione, con la sentenza di prescrizione, ha stabilito che fino al 1980 Andreotti è stato il referente politico dei più ricchi boss di Cosa nostra. E a quel punto chi ha comprato, o si è intestato, la Rasini? Nino Rovelli, l'industriale legatissimo ad Andreotti, ma anche all'avvocato
Cesare Previti. Come vedete, tutto torna». Tra ricordi, confidenze, deduzioni e convinzioni personali, Cartotto parla anche di carte segrete che proverebbero fatti certi. E qui spunta il baule di documenti che,
non a caso, gli sono stati richiesti dai magistrati di Firenze. «Riguardano un aumento di capitale per Milano 2, che avevo seguito personalmente. Era il 1973. Allora Berlusconi figurava come dipendente dell'Edilnord, che era una società di persone controllata da finanziarie svizzere intestate a una domestica o a un fiduciario».
E lei per tutti questi anni ha tenuto i documenti in un baule? «Sì, in una soffitta». E perché? «Per poter dimostrare che Berlusconi ha raccontato bugie fin dall'inizio». E conclude ricostruendo la rottura recentissima dei suoi rapporti con il Cavaliere: «Al processo di Palermo avevo l'obbligo di dire la verità, quindi rivelai ai giudici che Dell'Utri, negli anni '70, mi aveva chiesto voti per Vito Ciancimino. Dell'Utri si arrabbiò e si lamentò con Berlusconi. E io feci l'errore di rispondere al Cavaliere che solo Dell'Utri poteva affidare Forza Italia a Milano a uno come Rapisarda».
espresso.repubblica.it/dettaglio/come-b-e-diventato-ricco/2189050//1
(di P. Biondani, A. Sceresini e M.E. Scandaliato)
L'origine dei capitali che hanno permesso a Berlusconi di costruire Milano 2 è poco chiara. Ma un baule di documenti consegnato alla procura di Firenze da un ex Dc, già consulente di Dell'Utri, potrebbe fare nuova luce. 'Ha ottenuto i soldi grazie alla P2 e ad Andreotti. Ed erano maleodoranti' (16 agosto 2012)
Un baule di documenti ingialliti dal tempo, conservati da un'eminenza grigia della Dc milanese, Ezio Cartotto. Atti che potrebbero fare luce sui misteriosi canali che permisero a Silvio Berlusconi di finanziare la costruzione di Milano 2 e cominciare la sua scalata al potere. E che ora sono stati consegnati ai magistrati di Firenze. Al centro di tutto c'è Cartotto, 69 anni compiuti da poco, un pensionato della politica che vanta una memoria di ferro. Negli anni Novanta è stato il consulente arruolato da Marcello Dell'Utri per creare Forza Italia, ma ora si scopre che i rapporti tra loro sono molto più antichi. Nel 1972 Cartotto, allora responsabile enti locali della Dc milanese e fedelissimo di Giovanni Marcora, aiuta Berlusconi a superare gli ostacoli posti dalle nuove legge urbanistiche. «Con la nascita delle Regioni, in Lombardia cambiavano tutte le regole edilizie. Berlusconi venne a trovarmi perché temeva il fallimento: l'Edilnord rischiava di non poter più costruire. Il problema fu risolto dai tre direttori del Pim: oltre al nostro della Dc, gli presentai l'architetto Silvano Larini per il Psi, mentre per il Pci c'era Epifanio Li Calzi». Due nomi destinati a entrare nella storia di Tangentopoli. Da allora e fino alla nascita di Forza Italia, Cartotto stringe un rapporto sempre più stretto con il costruttore emergente. Raccoglie sfoghi e confidenze. Ed è proprio incrociando le fonti più riservate con le indiscrezioni carpite al Cavaliere, che Cartotto sostiene di aver capito come fu finanziata la sua ascesa: «Ha ottenuto i primi capitali grazie alla P2 e ad Andreotti. Ed erano capitali maleodoranti». Già nel '96 aveva raccontato ai magistrati le rivelazioni che gli avrebbe fatto Filippo Alberto Rapisarda: presunti pacchi di soldi «spediti da Palermo negli anni '70 e divisi con Dell'Utri» proprio da quel chiacchierato finanziere siciliano, destinato nel '94 a ospitare il primo club di Forza Italia a Milano. Parole rimaste senza riscontri e cadute nel vuoto. Ora Cartotto sostiene di avere documenti inediti. E propone un racconto che parte dalla Banca Rasini, dove lavorava il padre di Berlusconi, passa per la loggia di Licio Gelli e arriva all'allora vertice del Monte dei Paschi di Siena, facendo tappa tra la Svizzera e un istituto di credito italo-israeliano. «La banca fondata dai nobili Rasini fu acquistata nei primi anni '70, tra lo stupore generale, da un certo Giuseppe Azzaretto, un affarista di Misilmeri, periferia di Palermo. Un commercialista milanese di altissimo livello, G. R., amico di Marcora e molto addentro alla Rasini, mi disse subito che quell'istituto mono-sportello era "la chiave per il passaggio di capitali maleodoranti"». E spiega: «Ufficialmente la Rasini era di Azzaretto padre e di suo figlio Dario, ma in realtà era controllata da Andreotti. Era la sua banca personale. C'è un riscontro che nessuno sa: Andreotti andava in vacanza tutti gli anni nella villa degli Azzaretto in Costa Azzurra. Di questo ho la certezza. Per verificare le mie fonti, ho fatto in modo che Sergio, l'altro figlio di Azzaretto, incontrasse a Roma il nipote di Andreotti, Luca Danese. Si sono visti davanti a me. Baci e abbracci. Si dicevano: "Ti ricordi quando giocavamo insieme...". Detto questo, basta ragionare: la Cassazione, con la sentenza di prescrizione, ha stabilito che fino al 1980 Andreotti è stato il referente politico dei più ricchi boss di Cosa nostra. E a quel punto chi ha comprato, o si è intestato, la Rasini? Nino Rovelli, l'industriale legatissimo ad Andreotti, ma anche all'avvocato
Cesare Previti. Come vedete, tutto torna». Tra ricordi, confidenze, deduzioni e convinzioni personali, Cartotto parla anche di carte segrete che proverebbero fatti certi. E qui spunta il baule di documenti che,
non a caso, gli sono stati richiesti dai magistrati di Firenze. «Riguardano un aumento di capitale per Milano 2, che avevo seguito personalmente. Era il 1973. Allora Berlusconi figurava come dipendente dell'Edilnord, che era una società di persone controllata da finanziarie svizzere intestate a una domestica o a un fiduciario».
E lei per tutti questi anni ha tenuto i documenti in un baule? «Sì, in una soffitta». E perché? «Per poter dimostrare che Berlusconi ha raccontato bugie fin dall'inizio». E conclude ricostruendo la rottura recentissima dei suoi rapporti con il Cavaliere: «Al processo di Palermo avevo l'obbligo di dire la verità, quindi rivelai ai giudici che Dell'Utri, negli anni '70, mi aveva chiesto voti per Vito Ciancimino. Dell'Utri si arrabbiò e si lamentò con Berlusconi. E io feci l'errore di rispondere al Cavaliere che solo Dell'Utri poteva affidare Forza Italia a Milano a uno come Rapisarda».
espresso.repubblica.it/dettaglio/come-b-e-diventato-ricco/2189050//1
domenica 20 maggio 2012
Sinistri, stop ai risarcimenti per il “colpo di frusta” se manca l’accertamento “strumentale”.
RISARCIMENTO DEL DANNO
Sinistri, stop ai risarcimenti per il “colpo di frusta” se manca l’accertamento “strumentale”.
Monta la rabbia degli Avvocati che parlano di “interpretazioni inammissibili” da parte di alcune assicurazioni della nuova normativa sull'accertamento del danno biologico che per le "lesioni di lieve entità" subordina il risarcimento ad un "accertamento clinico strumentale obiettivo". La modifica legislativa, intervenuta a seguito dell’approvazione dell'articolo 32 della legge 27/2012 che ai commi 3 ter e 3 quater, infatti, dispone in materia di danno alla persona integrando l’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni.
L’intervento di Filippo Martini fa il punto sulle novità Sinistri dello stop ai risarcimenti per il “colpo di frusta” se manca l’accertamento “strumentale”.
Con l’evidente intento di intervenire ai fini della contrazione dei costi dei sinistri con lievi danni alla persona, il Parlamento ha approvato due emendamenti che incideranno in modo radicale sul sistema di risarcimento del danno alla persona. Sono stati, infatti, inseriti nell’articolo 32 del Dl 1/2012 i seguenti due commi (3-ter e quater): «3-ter. Al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente». 3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione». La lettura delle innovazioni - Si tratta quindi di due inserimenti normativi in contesti diversi. Il comma 1 va a integrare il testo dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni, mentre il secondo costituisce disposizione autonoma contenuta nel corpo del Dl 1/2012 come convertito dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012. Le due disposizioni, già collocate in contesti disciplinari separati, dunque, appaiono nemmeno ben coordinate fra loro e poco chiare, se lette di concerto, alla luce di una apparente contraddizione terminologica. Il comma 3-ter, infatti, espressamente vieta il risarcimento del danno biologico permanente quando la lesione di lieve entità «non sia suscettibile di accertamento clinico strumentale obiettivo». È evidente l’intento di vincolare il risarcimento del danno biologico permanente previsto dalla tabella ministeriale emanata in ossequio all’articolo 139 del codice delle assicurazioni, alle sole ipotesi in cui la lesione sia stata riscontrata in referti di diagnostica per immagini, negando valenza alla prassi di semplificazione della valutazione legata esclusivamente al riscontro delle sintomatologie soggettive. Le semplici dichiarazioni della vittima di sinistro stradale che lamenti sintomi dolorosi non riscontrabili obiettivamente in una patologia clinica non porteranno alla liquidazione del danno biologico tabellare di legge. Le difficoltà interpretative - Su questo punto, non crediamo che la legge possa essere disattesa e diversamente interpretata. Semmai diviene difficile comprendere il raccordo tra il nuovo comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni e il comma 3-quater dell’articolo 32 del Dl 1/2012 come convertito dalla legge 27/2012 che, diversamente dal comma precedente, dispone che il “danno alla persona” da microlesione è risarcito solo «a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza di una lesione». Nella prima disposizione, dunque, il danno biologico è risarcito solo in presenza di un accertamento clinico strumentale obiettivo, mentre nella seconda il medico legale (figura non contemplata dal precedente comma) può valutare strumentalmente ma anche“visivamente” la sussistenza della lesione. Onde evitare che una norma apparentemente contraddittoria, che va a incidere su un corpo normativo già complesso, possa costituire causa di conflitti da risolvere poi nella sede contenziosa, occorre cercare una soluzione interpretativa che sia il più possibile conforme alla ratio legis. Valgano, dunque, queste nostre preliminari valutazioni. I due commi appaiono essere in contraddizione terminologica. Da una parte, infatti, si condiziona la risarcibilità del danno biologico all’accertamento strumentale obiettivo, mentre, dall’altra, si condiziona il ristoro del danno alla persona a un riscontro medico legale visivo o strumentale. L’unico modo per leggere di concerto le due norme, avendo a parametro la ratio legis alla quale la normativa palesemente si ispira, è, a nostro giudizio, quello di ritenere che il comma 3-ter - integrando il comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni, faccia riferimento esclusivamente alla liquidazione del danno biologico tabellato, da ultimo
dal Dm 17 giugno 2011, per la cui liquidazione dunque diverrà preclusiva l’assenza di una obiettività certificata da referti diagnostici. Il comma 3-quater, invece, attiene alla liquidazione del «danno non patrimoniale», secondo l’accezione normativa e giurisprudenziale più ampia e comprensiva anche di voci - come il danno biologico da temporanea - non limitate dal testo del comma precedente nelle modalità di accertamento. Così stando le cose, a nostro giudizio, per le lesioni di lieve entità conseguenti a sinistri stradali (tra le quali rientra in gran numero la statistica del cosiddetto “colpo di frusta”), in assenza di accertamenti obiettivi strumentali presentati al medico legale demandato all’accertamento del danno, non potrà essere risarcito il valore tabellare (e anche il suo accrescimento massimo del 20% legato alle condizioni soggettive della vittima ex comma 3 dell’articolo 139 stesso), ma solo, se accertata almeno visivamente, l’inabilità temporanea. Questo sembra essere, in effetti, anche l’orientamento interpretativo proposto dall’Isvap nella comunicazione resa alle imprese di assicurazione e al mercato del 19 aprile 2012 (si veda per il testo della lettera pagina 19) ove l’autorità interviene rilevando l’esigenza di fornire al mercato un chiarimento circa l’apparente discrasia tra le due norme che presentano un campo di applicazione comune, ma sembrano contenere profili contraddittori. Premesso che - come è secondo il nostro orientamento - le norme dovranno ritenersi entrate in vigore il 25 marzo 2012 e cogenti per tutti i sinistri non ancora liquidati e valutati a quella data, l’Isvap precisa, sul piano del possibile conflitto interpretativo tra i due commi che: «la lettura combinata e sistematica delle due disposizioni porta a ritenere che soltanto il danno biologico permanente - cioè i postumi invalidanti conseguenti alla lesione - per poter dar luogo a risarcimento debba essere stato valutato dal medico legale attraverso un accertamento clinico strumentale obiettivo. Il danno biologico temporaneo, cioè i giorni di inabilità temporanea assoluta o relativa conseguenti all’evento lesivo, potrà invece essere accertato dal medico legale sia visivamente che strumentalmente». Tale orientamento, conclude l’Ente pubblico, sarebbe ancor più avvalorato dalla considerazione che «un evento lesivo può dar luogo a un danno biologico temporaneo, ma non necessariamente a un danno biologico permanente (articolo 139: «per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato...»). Infatti, mentre il comma 3-ter esclude il risarcimento del danno biologico “permanente” nel caso in cui le lesioni non siano suscettibili di «accertamento clinico strumentale obiettivo», il comma 3-quater ammette il risarcimento (senza specificare se a titolo di danno biologico permanente o temporaneo) qualora vi sia un riscontro medico. (l'intero dossier su Guida al Diritto 20/2012).
Guida al Diritto - Il Sole 24 Ore
www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/responsabilita/primiPiani/2012/05/sinistri-stop-ai-risarcimenti-per-il-colpo-di-frusta-senza-laccertamento-strumentale.html
Sinistri, stop ai risarcimenti per il “colpo di frusta” se manca l’accertamento “strumentale”.
Monta la rabbia degli Avvocati che parlano di “interpretazioni inammissibili” da parte di alcune assicurazioni della nuova normativa sull'accertamento del danno biologico che per le "lesioni di lieve entità" subordina il risarcimento ad un "accertamento clinico strumentale obiettivo". La modifica legislativa, intervenuta a seguito dell’approvazione dell'articolo 32 della legge 27/2012 che ai commi 3 ter e 3 quater, infatti, dispone in materia di danno alla persona integrando l’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni.
L’intervento di Filippo Martini fa il punto sulle novità Sinistri dello stop ai risarcimenti per il “colpo di frusta” se manca l’accertamento “strumentale”.
Con l’evidente intento di intervenire ai fini della contrazione dei costi dei sinistri con lievi danni alla persona, il Parlamento ha approvato due emendamenti che incideranno in modo radicale sul sistema di risarcimento del danno alla persona. Sono stati, infatti, inseriti nell’articolo 32 del Dl 1/2012 i seguenti due commi (3-ter e quater): «3-ter. Al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente». 3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione». La lettura delle innovazioni - Si tratta quindi di due inserimenti normativi in contesti diversi. Il comma 1 va a integrare il testo dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni, mentre il secondo costituisce disposizione autonoma contenuta nel corpo del Dl 1/2012 come convertito dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012. Le due disposizioni, già collocate in contesti disciplinari separati, dunque, appaiono nemmeno ben coordinate fra loro e poco chiare, se lette di concerto, alla luce di una apparente contraddizione terminologica. Il comma 3-ter, infatti, espressamente vieta il risarcimento del danno biologico permanente quando la lesione di lieve entità «non sia suscettibile di accertamento clinico strumentale obiettivo». È evidente l’intento di vincolare il risarcimento del danno biologico permanente previsto dalla tabella ministeriale emanata in ossequio all’articolo 139 del codice delle assicurazioni, alle sole ipotesi in cui la lesione sia stata riscontrata in referti di diagnostica per immagini, negando valenza alla prassi di semplificazione della valutazione legata esclusivamente al riscontro delle sintomatologie soggettive. Le semplici dichiarazioni della vittima di sinistro stradale che lamenti sintomi dolorosi non riscontrabili obiettivamente in una patologia clinica non porteranno alla liquidazione del danno biologico tabellare di legge. Le difficoltà interpretative - Su questo punto, non crediamo che la legge possa essere disattesa e diversamente interpretata. Semmai diviene difficile comprendere il raccordo tra il nuovo comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni e il comma 3-quater dell’articolo 32 del Dl 1/2012 come convertito dalla legge 27/2012 che, diversamente dal comma precedente, dispone che il “danno alla persona” da microlesione è risarcito solo «a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza di una lesione». Nella prima disposizione, dunque, il danno biologico è risarcito solo in presenza di un accertamento clinico strumentale obiettivo, mentre nella seconda il medico legale (figura non contemplata dal precedente comma) può valutare strumentalmente ma anche“visivamente” la sussistenza della lesione. Onde evitare che una norma apparentemente contraddittoria, che va a incidere su un corpo normativo già complesso, possa costituire causa di conflitti da risolvere poi nella sede contenziosa, occorre cercare una soluzione interpretativa che sia il più possibile conforme alla ratio legis. Valgano, dunque, queste nostre preliminari valutazioni. I due commi appaiono essere in contraddizione terminologica. Da una parte, infatti, si condiziona la risarcibilità del danno biologico all’accertamento strumentale obiettivo, mentre, dall’altra, si condiziona il ristoro del danno alla persona a un riscontro medico legale visivo o strumentale. L’unico modo per leggere di concerto le due norme, avendo a parametro la ratio legis alla quale la normativa palesemente si ispira, è, a nostro giudizio, quello di ritenere che il comma 3-ter - integrando il comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni, faccia riferimento esclusivamente alla liquidazione del danno biologico tabellato, da ultimo
dal Dm 17 giugno 2011, per la cui liquidazione dunque diverrà preclusiva l’assenza di una obiettività certificata da referti diagnostici. Il comma 3-quater, invece, attiene alla liquidazione del «danno non patrimoniale», secondo l’accezione normativa e giurisprudenziale più ampia e comprensiva anche di voci - come il danno biologico da temporanea - non limitate dal testo del comma precedente nelle modalità di accertamento. Così stando le cose, a nostro giudizio, per le lesioni di lieve entità conseguenti a sinistri stradali (tra le quali rientra in gran numero la statistica del cosiddetto “colpo di frusta”), in assenza di accertamenti obiettivi strumentali presentati al medico legale demandato all’accertamento del danno, non potrà essere risarcito il valore tabellare (e anche il suo accrescimento massimo del 20% legato alle condizioni soggettive della vittima ex comma 3 dell’articolo 139 stesso), ma solo, se accertata almeno visivamente, l’inabilità temporanea. Questo sembra essere, in effetti, anche l’orientamento interpretativo proposto dall’Isvap nella comunicazione resa alle imprese di assicurazione e al mercato del 19 aprile 2012 (si veda per il testo della lettera pagina 19) ove l’autorità interviene rilevando l’esigenza di fornire al mercato un chiarimento circa l’apparente discrasia tra le due norme che presentano un campo di applicazione comune, ma sembrano contenere profili contraddittori. Premesso che - come è secondo il nostro orientamento - le norme dovranno ritenersi entrate in vigore il 25 marzo 2012 e cogenti per tutti i sinistri non ancora liquidati e valutati a quella data, l’Isvap precisa, sul piano del possibile conflitto interpretativo tra i due commi che: «la lettura combinata e sistematica delle due disposizioni porta a ritenere che soltanto il danno biologico permanente - cioè i postumi invalidanti conseguenti alla lesione - per poter dar luogo a risarcimento debba essere stato valutato dal medico legale attraverso un accertamento clinico strumentale obiettivo. Il danno biologico temporaneo, cioè i giorni di inabilità temporanea assoluta o relativa conseguenti all’evento lesivo, potrà invece essere accertato dal medico legale sia visivamente che strumentalmente». Tale orientamento, conclude l’Ente pubblico, sarebbe ancor più avvalorato dalla considerazione che «un evento lesivo può dar luogo a un danno biologico temporaneo, ma non necessariamente a un danno biologico permanente (articolo 139: «per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato...»). Infatti, mentre il comma 3-ter esclude il risarcimento del danno biologico “permanente” nel caso in cui le lesioni non siano suscettibili di «accertamento clinico strumentale obiettivo», il comma 3-quater ammette il risarcimento (senza specificare se a titolo di danno biologico permanente o temporaneo) qualora vi sia un riscontro medico. (l'intero dossier su Guida al Diritto 20/2012).
Guida al Diritto - Il Sole 24 Ore
www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/responsabilita/primiPiani/2012/05/sinistri-stop-ai-risarcimenti-per-il-colpo-di-frusta-senza-laccertamento-strumentale.html
venerdì 23 marzo 2012
Lavoro e disabilità: Allianz Italia premiata per i progetti Diversity
Allianz Italia ha sviluppato un vero e proprio network a sostegno dei disabili e di quella che nel mondo del lavoro viene comunemente indicata come diversità. La compagnia guidata dall’amministratore delegato George Sartorel è stata premiata dalla Fondazione Adecco per le Pari Opportunità “per aver sviluppato iniziative virtuose di integrazione al lavoro e per i risultati conseguiti nelle politiche di inserimento dei disabili in azienda”. Il riconoscimento viene assegnato per “la sensibilità e il contributo che Allianz ha offerto nella realizzazione di percorsi di integrazione al lavoro di persone svantaggiate, in particolare di persone con disabilità, adottando azioni concrete in tema di ausili e di abbattimento delle barriere architettoniche”.
Il riconoscimento è stato consegnato ieri sera a Roma nell’ambito del Convegno sullo svantaggio nel mercato del lavoro nella sede della Sala delle Colonne di Palazzo Marino alla Camera dei Deputati, con l’autorevole intervento dei Ministri del Lavoro degli ultimi quindici anni, da Tiziano Treu a Cesare Damiano. Ha ritirato il premio Letizia Barbi, responsabile sviluppo e gestione risorse umane di Allianz Italia. Nel suo intervento, Letizia Barbi ha spiegato come nell’ambito del progetto Diversity@Allianz – che comprende varie iniziative per contrastare ogni forma di discriminazione (di razza, sesso, orientamento sessuale, età) – numerose sono state le attività sviluppate a sostegno dei disabili. Specifiche politiche di assunzione e giornate di orientamento per l’inserimento di persone con handicap in azienda: le sedi di lavoro di Allianz Italia non hanno vincoli di accesso perché sono state abbattute le barriere architettoniche che possono impedire a persone svantaggiate l’accesso al posto di lavoro. Inoltre, i disabili vengono inseriti alla pari degli altri dipendenti, seguendo gli stessi percorsi di carriera. “Una persona su tre è disabile o vicina a qualcuno che lo è – ha ricordato Barbi –. Questo significa che le disabilità coinvolgono, direttamente o indirettamente, il 33% della popolazione mondiale. Un dato che è destinato a crescere con l’invecchiamento della popolazione e i trend demografici in atto. Allianz è da sempre impegnata nel promuovere il concetto di eguali opportunità e si fa promotore di diverse iniziative a sostegno delle persone con disabilità o altri soggetti svantaggiati. In Italia, tra i dipendenti del gruppo vi sono circa 200 persone disabili con percorsi professionali alla pari e che lavorano in diverse aree dell’azienda (polizze vita, sottoscrizione di rischi, sinistri, informatica, uffici legali, call center, eccetera). Il network sviluppato da Allianz Italia a sostegno dei disabili vede l’apporto di associazioni no profit, fondazioni e università. Nel 2011 si sono svolti specifici incontri dedicati al tema delle disabilità. Nell’incontro svoltosi a Milano hanno partecipato esponenti della Fondazione Adecco e Alessio Tavecchio, un giovane imprenditore disabile che, dopo un incidente automobilistico, ha fondato una propria Fondazione onlus che presiede alla progettazione, costruzione e gestione dell' Open Village di Monza, un centro polifunzionale integrato per la riabilitazione, la formazione e lo sport per persone con disabilità, ma aperto a tutti. A Trieste, partner dell’iniziativa organizzata da Allianz è stata l’Università degli Studi con il professor Paolo Alessi, delegato alla Disabilità e presidente del centro Unesco giuliano.
Il riconoscimento è stato consegnato ieri sera a Roma nell’ambito del Convegno sullo svantaggio nel mercato del lavoro nella sede della Sala delle Colonne di Palazzo Marino alla Camera dei Deputati, con l’autorevole intervento dei Ministri del Lavoro degli ultimi quindici anni, da Tiziano Treu a Cesare Damiano. Ha ritirato il premio Letizia Barbi, responsabile sviluppo e gestione risorse umane di Allianz Italia. Nel suo intervento, Letizia Barbi ha spiegato come nell’ambito del progetto Diversity@Allianz – che comprende varie iniziative per contrastare ogni forma di discriminazione (di razza, sesso, orientamento sessuale, età) – numerose sono state le attività sviluppate a sostegno dei disabili. Specifiche politiche di assunzione e giornate di orientamento per l’inserimento di persone con handicap in azienda: le sedi di lavoro di Allianz Italia non hanno vincoli di accesso perché sono state abbattute le barriere architettoniche che possono impedire a persone svantaggiate l’accesso al posto di lavoro. Inoltre, i disabili vengono inseriti alla pari degli altri dipendenti, seguendo gli stessi percorsi di carriera. “Una persona su tre è disabile o vicina a qualcuno che lo è – ha ricordato Barbi –. Questo significa che le disabilità coinvolgono, direttamente o indirettamente, il 33% della popolazione mondiale. Un dato che è destinato a crescere con l’invecchiamento della popolazione e i trend demografici in atto. Allianz è da sempre impegnata nel promuovere il concetto di eguali opportunità e si fa promotore di diverse iniziative a sostegno delle persone con disabilità o altri soggetti svantaggiati. In Italia, tra i dipendenti del gruppo vi sono circa 200 persone disabili con percorsi professionali alla pari e che lavorano in diverse aree dell’azienda (polizze vita, sottoscrizione di rischi, sinistri, informatica, uffici legali, call center, eccetera). Il network sviluppato da Allianz Italia a sostegno dei disabili vede l’apporto di associazioni no profit, fondazioni e università. Nel 2011 si sono svolti specifici incontri dedicati al tema delle disabilità. Nell’incontro svoltosi a Milano hanno partecipato esponenti della Fondazione Adecco e Alessio Tavecchio, un giovane imprenditore disabile che, dopo un incidente automobilistico, ha fondato una propria Fondazione onlus che presiede alla progettazione, costruzione e gestione dell' Open Village di Monza, un centro polifunzionale integrato per la riabilitazione, la formazione e lo sport per persone con disabilità, ma aperto a tutti. A Trieste, partner dell’iniziativa organizzata da Allianz è stata l’Università degli Studi con il professor Paolo Alessi, delegato alla Disabilità e presidente del centro Unesco giuliano.
Mediazione obbligatoria: ora anche in caso di incidente
Lite con l'assicurazione?
Prima del giudice si passa dall' arbitro.
Come funziona
Prima funzionava così:
facevi un incidente, chiedevi di essere risarcito alla tua compagnia e se la somma non ti sembrava congrua al danno subito ti rivolgevi al giudice. Al Giudice di Pace per danni (materiali e fisici) non superiori ai 20.000 euro, oppure al Tribunale per somme superiori. Da oggi non è più così, perché dal 20 marzo 2012 è scattato l'obbligo della mediazione anche per le controversie che riguardano gli incidenti stradali. Il primo passo che deve fare un cittadino che vuole aprire un contenzioso con una compagnia assicurativa è dunque quello di rivolgersi obbligatoriamente ad un organismo di mediazione, che assisterà le parti a trovare un accordo amichevole e/o formulerà loro una proposta per chiudere la questione. Solo dopo e se questo tentativo non va in porto, ci si potrà rivolgere alla giustizia ordinaria. Ma come funziona esattamente la mediazione
civile?
IL MEDIATORE E L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
Le controversie di talune materie – ad oggi vi rientrano anche liti condominiali, successioni ereditarie, responsabilità medica, locazioni, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, etc. – prima di approdare in tribunale devono obbligatoriamente passare per un organismo di conciliazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia. E' un ente privato o pubblico (rientrano nel secondo caso ad esempio le Camere di Commercio) al quale va presentata una domanda che contiene chi sono le parti, l’oggetto della pretesa e le ragioni per le quali si chiede giustizia. La scelta dell'organismo è libera (ad oggi sono circa 800, l'elenco a questo link). Una volta accolta la domanda, la controversia viene affidata ad un mediatore, un "arbitro" imparziale che lavora per uno o più organismi di mediazione, a cui sono richiesti pochi requisiti per esercitare tale attività: avere frequentato un corso di formazione ed essere iscritto ad uno fra alcuni ordini professionali stabiliti dal Ministero della Giustizia. Il mediatore non è e non può essere né un giudice né un avvocato.
COME SI SVOLGE LA MEDIAZIONE
Quale è l'obiettivo della mediazione? Mettere d'accordo le parti. Come? Semplicemente invitandole a incontrarsi entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, una o più volte, insieme o separatamente, al fine di trovare spontaneamente un punto d'incontro. Oppure, se questo non si trova e le parti sono tutte d'accordo, al mediatore viene chiesto di redigere una proposta di conciliazione, che comunque non è vincolante. Le strade che può prendere la procedura a questo punto sono due: se i litiganti finalmente si mettono d'accordo, si redige un verbale di che viene "omologato" dal giudice e che corrisponde ad una sua decisione, quindi deve essere rispettata; se i litiganti non si mettono d'accordo la controversia passa al Tribunale, ma con una conseguenza importante: se la sentenza corrisponde alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che l'ha rifiutata. Si passa al giudice anche nel caso la controparte chiamata in causa non si sia presentata alla convocazione del mediatore. La procedura di mediazione può durare al massimo 4 mesi.
QUANTO COSTA?
Ricorrere alla mediazione obbligatoria, che abbia torto o ragione, per l'automobilista avrà un costo definito "indennità di mediazione". Le parti innanzitutto devono anticipare le spese di avvio del procedimento, pari a 40 euro e pagare le spese di mediazione, che per gli organismi di mediazione pubblici sono stabilite da una tabella del Ministero. Questa prevede un esborso via via crescente per ciascuna parte che va da 65 euro per le controversie di valore fino a 1.000 euro, a 130 euro da 1.001 a 5.000 euro e arriva progressivamente fino a 9.200 euro per un valore superiore a 5 milioni di euro. Nel caso però vengano presentate più domande, ad esempio da entrambe le parti in causa, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda. La mediazione è invece totalmente gratuita per coloro che hanno diritto al gratuito patrocinio.
Di seguito la tabella relativa al rapporto Valore della lite - Spesa per ciascuna parte:
Fino a € 1.000: € 65;
da €1.001 a € 5.000: €130;
da € 5.001 a € 10.000: € 240;
da € 10.001 a € 25.000: € 360;
da € 25.001 a € 50.000: € 600;
da € 50.001 a € 250.000: € 1.000;
da € 250.001 a € 500.000: € 2.000;
da € 500.001 a € 2.500.000: € 3.800;
da € 2.500.001 a € 5.000.000: € 5.200;
oltre € 5.000.000: € 9.200.
Autore: Daniele Pizzo
Data: 20 marzo 2012
www.omniauto.it/magazine/19178/mediazione-civile-conciliazione-obbligatoria-incidente-stradale-rc-auto-procedura
Prima del giudice si passa dall' arbitro.
Come funziona
Prima funzionava così:
facevi un incidente, chiedevi di essere risarcito alla tua compagnia e se la somma non ti sembrava congrua al danno subito ti rivolgevi al giudice. Al Giudice di Pace per danni (materiali e fisici) non superiori ai 20.000 euro, oppure al Tribunale per somme superiori. Da oggi non è più così, perché dal 20 marzo 2012 è scattato l'obbligo della mediazione anche per le controversie che riguardano gli incidenti stradali. Il primo passo che deve fare un cittadino che vuole aprire un contenzioso con una compagnia assicurativa è dunque quello di rivolgersi obbligatoriamente ad un organismo di mediazione, che assisterà le parti a trovare un accordo amichevole e/o formulerà loro una proposta per chiudere la questione. Solo dopo e se questo tentativo non va in porto, ci si potrà rivolgere alla giustizia ordinaria. Ma come funziona esattamente la mediazione
civile?
IL MEDIATORE E L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
Le controversie di talune materie – ad oggi vi rientrano anche liti condominiali, successioni ereditarie, responsabilità medica, locazioni, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, etc. – prima di approdare in tribunale devono obbligatoriamente passare per un organismo di conciliazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia. E' un ente privato o pubblico (rientrano nel secondo caso ad esempio le Camere di Commercio) al quale va presentata una domanda che contiene chi sono le parti, l’oggetto della pretesa e le ragioni per le quali si chiede giustizia. La scelta dell'organismo è libera (ad oggi sono circa 800, l'elenco a questo link). Una volta accolta la domanda, la controversia viene affidata ad un mediatore, un "arbitro" imparziale che lavora per uno o più organismi di mediazione, a cui sono richiesti pochi requisiti per esercitare tale attività: avere frequentato un corso di formazione ed essere iscritto ad uno fra alcuni ordini professionali stabiliti dal Ministero della Giustizia. Il mediatore non è e non può essere né un giudice né un avvocato.
COME SI SVOLGE LA MEDIAZIONE
Quale è l'obiettivo della mediazione? Mettere d'accordo le parti. Come? Semplicemente invitandole a incontrarsi entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, una o più volte, insieme o separatamente, al fine di trovare spontaneamente un punto d'incontro. Oppure, se questo non si trova e le parti sono tutte d'accordo, al mediatore viene chiesto di redigere una proposta di conciliazione, che comunque non è vincolante. Le strade che può prendere la procedura a questo punto sono due: se i litiganti finalmente si mettono d'accordo, si redige un verbale di che viene "omologato" dal giudice e che corrisponde ad una sua decisione, quindi deve essere rispettata; se i litiganti non si mettono d'accordo la controversia passa al Tribunale, ma con una conseguenza importante: se la sentenza corrisponde alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che l'ha rifiutata. Si passa al giudice anche nel caso la controparte chiamata in causa non si sia presentata alla convocazione del mediatore. La procedura di mediazione può durare al massimo 4 mesi.
QUANTO COSTA?
Ricorrere alla mediazione obbligatoria, che abbia torto o ragione, per l'automobilista avrà un costo definito "indennità di mediazione". Le parti innanzitutto devono anticipare le spese di avvio del procedimento, pari a 40 euro e pagare le spese di mediazione, che per gli organismi di mediazione pubblici sono stabilite da una tabella del Ministero. Questa prevede un esborso via via crescente per ciascuna parte che va da 65 euro per le controversie di valore fino a 1.000 euro, a 130 euro da 1.001 a 5.000 euro e arriva progressivamente fino a 9.200 euro per un valore superiore a 5 milioni di euro. Nel caso però vengano presentate più domande, ad esempio da entrambe le parti in causa, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda. La mediazione è invece totalmente gratuita per coloro che hanno diritto al gratuito patrocinio.
Di seguito la tabella relativa al rapporto Valore della lite - Spesa per ciascuna parte:
Fino a € 1.000: € 65;
da €1.001 a € 5.000: €130;
da € 5.001 a € 10.000: € 240;
da € 10.001 a € 25.000: € 360;
da € 25.001 a € 50.000: € 600;
da € 50.001 a € 250.000: € 1.000;
da € 250.001 a € 500.000: € 2.000;
da € 500.001 a € 2.500.000: € 3.800;
da € 2.500.001 a € 5.000.000: € 5.200;
oltre € 5.000.000: € 9.200.
Autore: Daniele Pizzo
Data: 20 marzo 2012
www.omniauto.it/magazine/19178/mediazione-civile-conciliazione-obbligatoria-incidente-stradale-rc-auto-procedura
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